CONDIZIONI
GENERALI E PARTICOLARI
1. Condizioni
Generali: per quanto qui non disposto si intendono valide le Condizioni
Generali - Confetra praticate dai Corrieri e
dagli Spedizionieri
Italiani depositate presso le CCIAA nazionali il 7.01.97.
2. Oggetto: ai
sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 286/2005, per vettore, si intende la
BRT S.p.A., con Sede Legale in Milano, Foro
Buonaparte 67 e Sede
Operativa ed Amministrativa in Bologna, via E. Mattei 42, iscritta all’Albo
degli autotrasportatori di cose
per conto di terzi, come
esattamente specificato al successivo art. 21. Il vettore si obbliga a
trasportare merci secondo la tipologia e
la quantità previste nei
Documenti Di Trasporto ed in ogni caso nel rispetto delle indicazioni contenute
nella carta di circolazione
dei mezzi adibiti al
trasporto. I luoghi di presa in consegna delle merci e quelli di riconsegna
delle stesse a destinazione, saranno
quelli risultanti dai
Documenti Di Trasporto come previsto nel successivo art. 17.
3. Condizioni di
Pagamento-Compensazione-Penale-Decadenze: i trasporti si assumono alle
Condizioni Generali - Confetra che
prevedono il pagamento
al ritiro e/o consegna delle merci (o al massimo a 30 gg. data fattura) salvo
diversi termini pattuiti. In ogni
caso i termini di
pagamento costituiscono altresì termine di decadenza per eventuali
contestazioni circa il corrispettivo dovuto. Il
pagamento delle fatture
determina accettazione delle tariffe applicate. Il termine di pagamento si
intenderà integralmente decorso a
far data dal primo
giorno lavorativo successivo alla scadenza indicata in fattura. Ritardato
Pagamento: prevede l’addebito degli
interessi di mora in
misura di 7 punti superiori al tasso unico di riferimento (in atto alla data di
richiesta di interessi), oltre alle
spese per il recupero
del credito, con applicazione della penale prevista dall’art. 6, D. Lgs.
231/2002, fatto salvo il maggior danno.
Il mancato pagamento
anche di una sola fattura, o frazionamento di essa se previsto, determina la
decadenza del beneficio del
termine convenuto, con
ogni conseguenza di legge al riguardo, nonché l’applicazione degli interessi
moratori nella misura sopra
indicata con decorrenza
data fattura senza necessità di messa in mora. La decadenza del beneficio del
termine autorizzerà BRT a
emettere fattura, per
eventuali propri crediti, con pagamento a vista. Le parti espressamente
convengono che il vettore ha facoltà di
compensare i crediti
maturati dal mittente nei confronti del vettore medesimo a qualunque titolo,
ivi compresi gli importi dei
contrassegni incassati
per conto del mittente, le note di credito emesse dal vettore a favore del
mittente e il risarcimento per
accertati danni alle
merci trasportate, con le somme dovute dal mittente al vettore a titolo di
corrispettivo per i servizi di trasporto
effettuati. Il mittente
pertanto autorizza sin da ora il vettore ad operare detta compensazione.
4. Responsabilità del
Vettore: i trasporti per l’Italia vengono assunti a norma di legge, secondo
gli artt. 1693, 1694 e 1696 C.C.,
come modificato dall’art.
10 del D. Lgs. n. 286/2005, con conseguente previsione di un limite
risarcitorio, in caso di perdita o
avaria della merce
trasportata, pari ad euro 1,00 (uno) per chilogrammo di peso lordo della merce
perduta o avariata. Detto limite,
per espressa e concorde
volontà delle parti, si applicherà non solo alle ipotesi di perdita e avaria
della merce, ma anche in tutti gli
altri casi che investono
direttamente o indirettamente la responsabilità del vettore. I trasporti per l’estero
si intendono regolati dalla
Convenzione di Ginevra
CMR (L. 1621/60 e successive modifiche), pertanto, verrà applicato il limite
risarcitorio in essa previsto
(Diritti Speciali di
Prelievo x coefficiente 8,33 = risarcimento al kg di peso lordo di merce
perduta o avariata), per perdita e avaria
merce, nonché il limite
in essa previsto in caso di ritardo. In assenza di mandato assicurativo per
copertura di tutti i rischi, in
funzione o meno di
assicurazione in proprio del committente, questi si impegna a garantire la non
rivalsa sul Vettore per importi
eccedenti il limite
risarcitorio stabilito dal D. Lgs. n. 286/2005, dal regime CMR o dalla
Convenzione di Varsavia, a seconda delle
legge applicabile. Sia
per l’applicazione degli obblighi di legge, sia in presenza di mandato
assicurativo, il destinatario dovrà
apporre nella lettera di
vettura specifiche e dettagliate riserve in ordine allo stato apparente della
merce e del suo imballaggio, non
avendo alcun valore l’apposizione
di riserve generiche. In tale ultimo caso, il vettore non sarà tenuto
responsabile per la perdita o
per l’avaria delle merci
trasportate. Eventuali reclami relativi alla responsabilità del vettore per
perdita parziale o avaria della merce
trasportata, non
immediatamente riconoscibili al momento della riconsegna, dovranno essere
comunicati per iscritto al vettore, a
pena di decadenza, entro
8 giorni di calendario dalla data di ricevimento per le spedizioni nazionali;
per le spedizioni
internazionali, si
applicheranno i termini previsti dalla Convenzione di Ginevra CMR (L. 1621/60 e
successive modifiche).
5. Assicurazione
merci: si procede a Copertura Assicurativa contro tutti i rischi solo
dietro mandato conferito per iscritto ed accettato
antecedentemente il
ritiro delle spedizioni, con addebito delle spese sostenute sui valori
indicati, fissi o variabili (per spedizioni
dall’estero in porto
assegnato è prevista copertura solo con mandato apposito con valore
prefissato). L’eventuale copertura
assicurativa contro
tutti i rischi, con apposito mandato assicurativo o con valore merci esposto
nel DDT, denominata AC-PLUS,
prevede in ogni caso il
limite risarcibile massimo di € 100.000,00
per tutte le spedizioni dirette ad ogni singolo destinatario nello
stesso giorno. Eventuale
copertura assicurativa contro tutti i rischi con apposito mandato denominato
AC-BASE, prevede il
massimo limite
risarcibile di € 6,2 il
kg.
6. Presunzione di
Fortuito: ferme restando le regole di responsabilità del vettore di cui al
precedente art. 4, le parti espressamente si
dichiarano concordi nel
riconoscere che l’evento rapina, che comporti la sottrazione totale o parziale
delle merci, sia che avvenga
nel corso del trasporto,
sia che avvenga nella fase di deposito presso i magazzini del vettore o di
terzi, comporterà l’esonero della
responsabilità del vettore,
dovendosi configurare quale ipotesi di caso fortuito e forza maggiore.
7. Termini di Resa:
i termini di resa, che dovranno in ogni caso risultare compatibili con l’osservanza
delle norme in tema di limiti di
velocità e di tempi di
guida e di riposo, sono sospesi nei giorni di sabato e domenica, nei giorni
festivi infrasettimanali, durante il
periodo di chiusura per
ferie estive ed invernali previste dalla Categoria, nei giorni in cui è vietata
la circolazione, per cause di
forza maggiore e tra le
ore 18 e le ore 8 di ogni giorno. Il vettore fornisce i suoi termini di resa
indicativi, eventuali impegni
tassativi di resa devono
essere specificati sui D.D.T. dal mittente ed accettati per iscritto dal
responsabile della filiale del vettore;
eventuali provate
inadempienze potranno dare diritto al rimborso delle sole spese di trasporto
della singola spedizione relativa, con
esclusione di qualsiasi
voce di danno diretto ed indiretto. I normali termini di resa non potranno
essere garantiti in presenza di
merci che per pesi e/o
dimensioni non rientrino negli standard convenuti. I termini di resa si
intendono con riferimento al momento
dell’affidamento della
merce. Gli ordini di ritiro merce pervenuti entro la mattina vengono di norma
eseguiti entro il giorno stesso,
salvo diverso accordo o
in caso di località disagiate. Le richieste pervenute nel pomeriggio o relative
a località disagiate verranno
programmate per il
giorno lavorativo successivo. Nel caso che l’oggetto del trasporto sia
costituito da plichi per la partecipazione a
bandi di gara, gare di
appalto o procedure simili, il Mittente deve: (i) farne specifica menzione
scritta nel D.D.T.; e (ii) specificare,
per iscritto, il termine
ultimo e tassativo di consegna al destinatario; fermo restando che (iii) il
vettore sarà libero di accettare o
meno il trasporto e che
l’impegno tassativo di resa dovrà essere accettato per iscritto dal
responsabile della filiale del vettore. In
CONDIZIONI
GENERALI E PARTICOLARI
MOD. 025/2021
mancanza di taluno degli
elementi di cui ai punti (i) - (ii) - (iii) che precedono, il vettore, se anche
abbia dato corso al trasporto,
sarà tenuto, in caso di
mancata o ritardata consegna, al rimborso delle sole spese di trasporto della
spedizione, esclusa qualsiasi
voce di danno diretto
e/o indiretto. Per contro, in presenza di tutti gli elementi di cui ai
suindicati punti (i) - (ii) - (iii), il vettore, in
caso di mancata e/o
ritardata consegna, sarà tenuto solo al rimborso del doppio delle spese di
trasporto della singola spedizione
relativa, con esclusione
di qualsiasi voce di danno diretto ed indiretto, salvo che il mittente dimostri
che il vettore ha agito con dolo
o colpa grave.
8. Giacenza: Si
verifica per impedimento alla consegna a causa di rifiuto, di destinatario sconosciuto
o di destinatario irreperibile; al
rientro della merce si
procede all’apertura della “giacenza” e all’immediata comunicazione al
mittente. Trascorsi i giorni convenuti
dalla comunicazione di
giacenza al mittente, senza che questi abbia fornito per iscritto precise
istruzioni, si provvede alla
restituzione della
merce. Le spese di giacenza verranno addebitate come da convenuto.
9. Validità della
proposta-Clausola risolutiva espressa: La validità della proposta è
subordinata al ritorno di copia del contratto
tariffario recante le
due firme di accettazione; lo stesso potrà essere risolto in qualsiasi momento,
mediante disdetta da comunicarsi
con 30 gg. di preavviso.
Il mancato appoggio delle spedizioni nelle quantità convenute porterà alla
revisione delle quotazioni della
proposta stessa. Il
mancato pagamento dei trasporti alle scadenze convenute determinerà la
risoluzione immediata del presente
contratto, dovendosi
ritenere la presente quale clausola risolutiva espressa. I termini temporali
della validità delle tariffe sono
indicati alla voce “Tariffa
valida dal / al”, ma le clausole del contratto restano valide in presenza di
continuità del servizio oltre la
data di scadenza, e
decadono solo a disdetta avvenuta con il preavviso di cui sopra.
10. Merci Pericolose:
si precisa che non essendo in possesso il vettore di regolare autorizzazione,
né avendo la disponibilità di mezzi
attrezzati per il
trasporto di merci pericolose conformemente alle disposizioni dell’ADR e della
normativa legislativa e
regolamentare vigente,
non verranno accettate per il trasporto merci comunque classificabili come
pericolose. Nel caso in cui il
vettore avesse a
sopportare un danno ed un conseguente pregiudizio patrimoniale di qualunque
natura causa la inesattezza delle
indicazioni fornite e
delle dichiarazioni fatte dal mittente in ordine alla esatta natura delle merci
ai sensi dell’art. 1683 c.c., questi
sarà tenuto a tenere
indenne e manlevare il vettore dell’eventuale relativo pregiudizio patrimoniale
da quest’ultimo subito.
11. Contrassegno:
il mandato di incasso del contrassegno deve essere conferito dal mittente
esclusivamente indicandolo sui D.D.T., in
prossimità dei dati
essenziali e necessari al vettore per la consegna delle merci (colli - peso),
in modo chiaro e ben visibile con la
parola contrassegno, o
C.O.D. per spedizioni dirette all’estero, seguita eventualmente dalle sole due
opzioni “assegno intestato al
mittente” o “assegno
circolare intestato al mittente” e dall’importo in Euro (o valuta del paese di
destino se extra area Euro),
esposto in cifre e in
lettere; va inoltre evidenziato con l’applicazione dell’apposito talloncino
adesivo “Contrassegno” fornito dal
vettore, o in
alternativa, da timbro “contrassegno” del mittente che lo evidenzi in modo
inequivocabile. L’inadempimento delle
formalità suddette
comporterà l’esonero del vettore dalle responsabilità relative al mancato o
errato incasso del contrassegno. Per
espressa volontà delle
parti, il vettore sarà esonerato da ogni responsabilità per eventuali irregolarità,
falsificazione o scopertura di
assegni di conto
corrente o circolari, accettati conformemente alle istruzioni del mittente. Il
vettore, in presenza di norme di legge
che limitano l’incasso
in contante, seguendo comunque le istruzioni come sopra descritte, per importi
eccedenti i limiti consentiti di
incasso di contante, è
autorizzato a ritirare assegni circolari intestati al mittente. Il vettore è
esonerato da responsabilità in caso di
errori e/o omissioni di
c/assegni su spedizioni la cui bollettazione derivi da archivi elettronici o
trasmissione dati forniti dal
mittente, e provvede al
recupero dei costi relativi a contrassegni annullati.
12. Punti di ritiro
e/o consegna (PUDO):
BRT si avvale di una
rete di punti di ritiro e/o consegna sul territorio nazionale e internazionale.
La spedizione può essere
consegnata presso un PUDO se ha le seguenti caratteristiche:
- peso
inferiore ai 20 kg, volume inferiore a 0,2 mc, con lato più lungo inferiore a 1
metro.
- porto
franco e senza contrassegno.
È obbligatorio
trasmettere a BRT: indirizzo mail e/o numero telefonico del destinatario, al
fine di comunicargli tempestivamente
quando la spedizione è
disponibile al PUDO per essere ritirata.
Maggiori dettagli sono
disponibili sul sito www.brt.it.
13. Merci non
accettabili dalla organizzazione del vettore:
a. Limiti di peso e
misure: colli di peso superiore ai 1.000 kg. colli di altezza
superiore ai 180 cm colli di lunghezza superiore
ai 400 cm. colli
di lunghezza superiore ai 140 cm. se di peso superiore ai 50 kg. colli
la cui lunghezza del lato maggiore,
sommata alla
circonferenza o al perimetro dei lati minori, sia superiore ai 700 cm. per
Estero a mezzo DPD: limite peso per
collo kg. 31,5 -
lunghezza cm. 175 - dimensioni totali cm. 300. A mezzo EuroExpress: bancali di
dimensioni superiori a: altezza
180 cm - lunghezza 120
cm - larghezza 120 cm.; peso massimo 1000 kg. Colli di dimensioni superiori a:
altezza 120 cm -
lunghezza cm. 300 -
larghezza 150 cm – volume 2 m3; peso massimo 50 kg.
b. Colli non imballati -
lamiere - damigiane - barche - macchine agricole - veicoli a motore - casse o
macchinari che non possono
essere movimentati
bancalati. Per estero a mezzo EuroExpress: effetti personali, merci dirette a
fiere, merci dirette a caselle
postali, consegne in
fermo deposito, consegne con finestra di tempo
Per estero a mezzo DPD:
merci su bancale, merci dirette a fiere, merci dirette a caselle postali,
consegne su appuntamento.
c. Preziosi - quadri -
mobili antichi - masserizie - piante e/o animali vivi - prodotti a temperatura
controllata o facilmente deperibili
- titoli - carte valori
- monete - biglietti di lotterie o buoni vari - articoli e documenti non
riproducibili - collezioni - beni il cui
trasporto sia proibito
dalla legge (es.: armi, droghe, tabacchi di monopolio, valori bollati, ecc.) -
merci pericolose - scarti di
medicinali o materiali
per ricerche mediche e/o biologiche - merce infiammabile o pericolosa (ADR) -
merce soggetta a bolle
UTIF e/o di
legittimazione (oli minerali). Per le merci del gruppo C, se erroneamente
affidate ed accettate, il vettore non assume
alcuna responsabilità e
non sono assicurabili da polizze vettoriali.
14. Trasporto
prodotti alimentari e/o medicinali: si accettano esclusivamente alimentari
e/o medicinali non deperibili debitamente
confezionati ed
imballati a norma di legge, con esclusione di quelli trasportabili e/o
immagazzinabili a temperatura controllata.
15. Competenze per
prestazioni eccezionali e/o servizi particolari: i ritiri e consegne merci
si intendono effettuati al numero civico
del mittente o del
destinatario o nel diverso luogo indicato nei documenti di trasporto (D.D.T.).
Per il carico e lo scarico, i ritiri e le
CONDIZIONI
GENERALI E PARTICOLARI
MOD. 025/2021
consegne effettuati con
modalità che rendono indispensabili prestazioni eccezionali ed accessorie sarà
dovuto, rispettivamente dal
mittente o dal
destinatario, un corrispettivo a copertura dei maggiori costi sostenuti (ad
es.: consegne ai piani, sia superiori che
inferiori o altre cause
che caratterizzano una consegna disagiata, ai supermercati o equipollenti, agli
spedizionieri internazionali o
consegne da eseguirsi in
fasce orarie concordate con mittente o destinatario, merci da spallettizzare,
merci a codice, merci da
posizionare su
scaffalature, ecc. ed ogni altro caso di impiego eccessivo di tempo operativo,
ad esempio dirottamenti per cause non
dovute al vettore).
Potranno essere applicate addizionali specifiche per traffici particolari o per
particolari condizioni operative.
Saranno inoltre
applicate competenze dovute ad operazioni di ritiro e/o consegna in zone
urbane, centri storici, aree pedonali, e
zone extraurbane con
particolari limitazioni di traffico o con circolazione comunque difficoltosa,
oltre al recupero dei costi per ritiri
tentati ma non eseguiti
per cause del cliente.
16. Diritto di
pesatura: è previsto addebito concordato per il rilevamento del peso reale,
tramite macchine smistacolli automatiche.
17. Documenti di
trasporto: I documenti di trasporto devono contenere ben chiari tutti i
dati essenziali per l’esecuzione del trasporto:
- Indirizzo
del destinatario, completo di CAP esatto e sigla della provincia di
destinazione, Partita IVA o codice fiscale del
destinatario, se il
trasporto è in assegnato.
- Numero
di telefono cellulare e/o indirizzo e-mail del destinatario
- Indirizzo
del mittente completo di CAP e provincia, Partita IVA o Codice Fiscale
- Numero
dei colli e natura delle merci
- Esatto
volume delle merci espresso in metri cubi. - Peso lordo espresso in Kg.
In caso di errate
indicazioni, le spedizioni saranno fatturate in base ai pesi ed ai volumi
rilevati dal vettore, anche successivamente
all’accettazione della
spedizione ed in assenza del cliente. L’esito del riscontro, effettuato con
sistemi certificati da terzi, farà fede
nei rapporti tra il
vettore ed il cliente.
18. Diritto di
Ritenzione: come da art.23 delle Condizioni Generali Confetra, a copertura
di tutti i crediti comunque derivanti dagli
incarichi affidati,
anche se già eseguiti, relativi pure a prestazioni periodiche o continuative,
si eserciterà il diritto di ritenzione su
quanto si trova nella
detenzione del vettore, sia merci che contrassegni.
19. Ricerche d’archivio
e documentazione: è previsto l’addebito per la visualizzazione/invio di
copie di documenti per i quali non è
intervenuta
prescrizione. Trascorso 1 anno dall’affidamento della spedizione, BRT potrà
distruggere le prove di consegna della
spedizione stessa.
20. Foro Competente:
per ogni controversia (comunque relativa ai rapporti di trasporto intercorrenti
tra le parti), è competente
esclusivamente il Foro
di Bologna, con espressa esclusione di quelli previsti dalla legge in via
alternativa.
21. Autorizzazione
Ministeriale Trasporto Merci: Albo Nazionale Autotrasportatori
MI/0884680/C/BO, Autorizzazione Globale
GA6N3S/BO000580 del
24/08/1999.
22. Trattamento Dati
Personali: il mittente dichiara di avere ricevuto e preso visione delle
informative rese ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 679/2016 –
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD, allegate al contratto
tariffario.
23. Patti aggiuntivi:
qualunque patto aggiuntivo o modificativo delle clausole sopra indicate, dovrà
risultare da atto scritto firmato dal
responsabile della
filiale del vettore. In caso contrario, detti patti non potranno ritenersi
validi e non vincoleranno in alcun modo il
vettore. Qualsiasi
richiesta di prestazioni accessorie, quali ad esempio modalità, termini o
condizioni di consegna o specifici orari,
dovranno risultare da
atto scritto firmato dal responsabile della filiale del vettore.
24. Legge applicabile:
ferma restando l’applicabilità della C.M.R. prevista dall’articolo “Responsabilità
del Vettore”, per ogni
controversia (comunque
relativa ai rapporti di trasporto intercorrenti tra le parti), su espressa e
concorde volontà delle parti viene
applicata la Legge
Italiana.
25. Trasporto di
spedizioni soggette alla legge 136/2010 – “Tracciabilità dei flussi finanziari”:
si precisa che, per le particolari
modalità di espletamento
del servizio, il vettore non è in grado di assicurare l’osservanza delle
disposizioni della legge 136/2010 e
sue successive modifiche
e integrazioni. Per queste motivazioni non sono accettate spedizioni che
ricadano nell’ambito di
applicazione della
legge. Nel caso in cui il vettore avesse a sopportare un danno ed un
conseguente pregiudizio patrimoniale, di
qualunque natura, a
causa del mancato rispetto da parte del mittente della presente clausola
contrattuale, questi terrà indenne e
manleverà il vettore
dell’eventuale relativo pregiudizio patrimoniale da quest’ultimo subito.
26. D. Lgs. 8 giugno
2001 n. 231 e codice etico: BRT ha adottato un proprio Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG)
e un proprio Codice
Etico. Tali documenti sono disponibili sul sito Internet aziendale all’indirizzo
www.brt.it. Con l’adozione del
MOG e del Codice Etico
si intendono esprimere gli impegni e le responsabilità etiche di BRT nella
conduzione dei propri affari e
rispondere all’esigenza
di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle
attività aziendali. Con la
sottoscrizione del
contratto, dichiarate di conoscere e di obbligarvi, anche per conto dei vostri
dipendenti e/o collaboratori, a
rispettare quanto
previsto nel MOG e nel Codice Etico adottati da BRT, astenendovi da
comportamenti idonei a configurare le
ipotesi di reato di cui
al summenzionato decreto ed uniformando lo svolgimento della vostra attività
alle disposizioni in esso
contenute, pena la
risoluzione anticipata ex art. 1456 c.c.. Restano salvi in ogni caso i diritti
di BRT ad ottenere il risarcimento
degli eventuali danni
subiti.
27. Anti-Corruzione /
Embarghi / Responsabilità: Il Mittente dichiara, garantisce e riconosce di
aver operato e di continuare ad
operare nel rispetto di
ogni normativa anti-corruzione applicabile. In particolare, il Mittente
dichiara e garantisce che non farà, non
offrirà, non prometterà
né autorizzerà alcuna dazione di denaro o altri beni di valore al fine di
ottenere o mantenere in essere un
affare, o al fine di
assicurare la conclusione di un affare ad un soggetto in particolare, o al fine
di ottenere un vantaggio illecito, in
violazione delle norme
applicabili.
Il Mittente dichiara e
garantisce di conformarsi a tutte le normative nazionali ed internazionali
applicabili in materia di embargo. A
tal riguardo, il
Mittente dichiara e garantisce di conformarsi: (i) alle normative nazionali ed
internazionali relative ai prodotti a
duplice uso, (ii) ad
ogni misura restrittiva o embargo imposti nell’ambito dei piani sanzionatori
delle Nazioni Unite o di
qualsivoglia altro
programma nazionale o internazionale, (iii) alle normative nazionali ed
internazionali di lotta contro il terrorismo
ed il riciclaggio di
denaro, od ogni altra attività assimilabile.
CONDIZIONI
GENERALI E PARTICOLARI
Il Mittente dichiara e
garantisce di non essere inserito tra i soggetti o le società elencati nella
lista SDN (lista stilata ai sensi
dell’Executive Order
13224 al fine dell’identificazione dei soggetti sospettati di terrorismo, o
qualsiasi altro testo più recente
dell’Office of Foreign
Assets Control (OFAC) pubblicato sul sito ufficiale http://www.treasury.gov/resourcecenter/
sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx, su
qualsivoglia sito sostitutivo o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale di tale
lista)
né in nessuna altra
lista delle Nazioni Unite né in liste nazionali o internazionali affini.
Inoltre, il Mittente è
stato opportunamente informato e pertanto accetta espressamente che i suoi
dati, i dati dei propri Clienti e dei
Destinatari attinenti lo
svolgimento dei Servizi vengano caricati nell’apparecchio di controllo SDN di
BRT, allo scopo di verificare
che lo stesso Mittente,
i propri Clienti ed i Destinatari non siano inseriti nella lista SDN né in
nessuna altra lista delle Nazioni Unite
né in liste nazionali o
internazionali affini. Il Mittente si obbliga ad informare i propri Clienti e
Destinatari circa l’utilizzo dei loro
dati da parte di BRT. Il
Mittente si obbliga inoltre a comunicare a BRT ogni informazione qualora venga
a conoscenza o abbia il
sospetto che i propri
impiegati, Clienti, Destinatari o qualsiasi altro soggetto coinvolto nel
presente Contratto violino le normative
sopra menzionate o
risultino inseriti nella lista SDN o in un’altra lista delle Nazioni Unite
ovvero in liste nazionali o internazionali
affini.
In caso contrario, il
comportamento del Mittente sarà considerato in violazione delle presenti
Condizioni e BRT avrà la facoltà, a
propria totale
discrezione, di (i) interrompere o sospendere i Servizi, (ii) trasferire ogni
informazione necessaria alle autorità
competenti e/o (iii)
applicare la procedura richiesta dall’autorità competente, ivi inclusa la
restituzione o la distruzione del Pacco, a
spese del Mittente. Il
Mittente è tenuto ad informare previamente i propri Clienti e Destinatari circa
le modalità di prestazione dei
Servizi, nonché dei
sopra menzionati diritti di BRT al fine di ottenere il loro pieno e completo
consenso.
BRT non sarà mai
ritenuta responsabile per l’interruzione o la sospensione dei Servizi, né per
la trasmissione dei dati dei Clienti o
dei Destinatari in
seguito alla richiesta delle autorità competenti, né per la distruzione del
Pacco né tantomeno per ogni altra misura
affine assunta da BRT in
applicazione della presente Clausola.
Il Mittente, inoltre, si
impegna a manlevare ed indennizzare BRT per ogni perdita e/o danno che possa
derivare dalla violazione, da
parte del Mittente
stesso, dei propri dipendenti, clienti e/o destinatari, di tutte le normative
nazionali ed internazionali in materia di
anti-corruzione
e di embargo.
MOD. 025/2021